Onorevoli Colleghi! - Durante il 2000, erano praticamente raddoppiati gli incendi e la superficie percorsa dal fuoco, passando da 5.890 incendi del 1999 a 10.529 incendi nei primi otto mesi dell'anno successivo. Le superfici bruciate erano raddoppiate in Lombardia, triplicate nel Lazio e in Calabria - dove peraltro era stato divorato dalle fiamme l'1 per cento dell'intero territorio della regione - quintuplicate in Basilicata, sestuplicate in Campania e decuplicate in Puglia. Sono dati che avevano suscitato allarme e preoccupazione.
      L'Esecutivo aveva quindi emanato il decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 2000, n. 275, recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi. La finalità del provvedimento era di reprimere gli incendi boschivi introducendo nel codice penale l'articolo 423-bis, che individua la fattispecie di reato di incendio boschivo e prevede pene particolarmente severe considerando che il reato in oggetto intacca il patrimonio ambientale con danni gravi, estesi e persistenti. Tale disposizione era stata in seguito «confermata» anche dalla successiva legge-quadro in materia di incendi boschivi, la legge 21 novembre 2000, n. 353.

      Si ritiene però che l'impostazione degli interventi legislativi citati non affronti il problema complesso della tutela ambientale in modo compiuto ed adeguato, privilegiando l'aspetto repressivo rispetto a quello preventivo e di manutenzione, collegato in modo particolare alla valorizzazione dell'agricoltura che rimane, per il proponente un elemento centrale dello sviluppo dell'economia italiana.
      È necessario che l'attività dell'agricoltore sia sostenuta a difesa del territorio soprattutto nelle aree montane e svantaggiate, riconoscendone il ruolo di «guardiano ecologico» in quanto impegnato nell'essenziale azione di difesa del suolo dall'erosione e dal dissesto idrogeologico, nella tutela della biodiversità animale e vegetale, nella conservazione del paesaggio rurale e delle sane tradizioni della civiltà contadina, orientandole verso la promozione

 

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e la diffusione del prodotto italiano di qualità. Attraverso un incisivo intervento legislativo è possibile coniugare aspetti relativi alla difesa del territorio con interventi mirati al suo controllo e al suo sviluppo economico-sociale.
      Occorre infatti considerare l'elevato numero di ettari di proprietà demaniale incolti e l'inutile spreco dovuto al loro non utilizzo o sottoutilizzo e prendere atto che, invece, tali terreni potrebbero essere recuperati. Le regioni dovrebbero programmare le attività di salvaguardia e di recupero del territorio demaniale e procedere ad interventi per il loro sostegno a favore di soggetti a valenza economico-sociale.
      Le proprietà demaniali di montagna, di collina e lungo il corso dei fiumi, dei torrenti e dei laghi possono essere concesse in comodato ad imprese cooperative per le proprie attività, le quali, in cambio, si impegnano anche alla manutenzione ed al controllo del territorio oggetto della concessione. A tali cooperative concessionarie, inoltre, verrebbero assegnati premi rispetto ai territori che non hanno subìto incendi e per i fiumi o torrenti che non hanno subìto atti di degrado come estrazione di sabbia, discariche abusive, e similari.
      Le regioni sarebbero impegnate, inoltre, a stanziare specifiche risorse per attività formative a favore di cooperative che vogliano intraprendere le attività di cui alla presente proposta di legge.
      A tali cooperative devono partecipare prevalentemente soggetti con particolari requisiti. Le cooperative, inoltre, non devono avere in assegnazione altri lavori da parte di soggetti pubblici.
      Le cooperative affidatarie possono ricevere in gestione i terreni dello Stato, delle regioni e degli enti locali in ragione dell'attività e delle finalità che si propongono e possono inoltre svolgere le attività ecocompatibili nel campo dell'allevamento di animali, le attività di acquacoltura, della coltivazione di specie arboree autoctone ed erbacee con metodologia di agricoltura biologica, nonché gestire punti di informazione e di ristoro.
      L'obiettivo della presente proposta di legge, che ripropone un'iniziativa della XIV legislatura (atto Camera n. 1204) e prima ancora della XIII legislatura (atto Camera n. 7414), è quello di recuperare il territorio demaniale attraverso la possibilità di riutilizzare terreni incolti ed abbandonati.
      Con l'articolo 1 sono fissati le finalità e i princìpi della legge ed è prevista la pubblicazione dell'elenco delle proprietà demaniali di montagna, di collina e lungo il corso dei fiumi, dei torrenti e dei laghi.
      Con l'articolo 2 sono definiti i piani regionali per la programmazione delle attività di salvaguardia del territorio e il recupero delle terre marginali sulla base delle linee guida e delle direttive deliberate dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      L'articolo 3 attribuisce alle regioni i compiti relativi alle attività di previsione e di prevenzione. È prevista, inoltre, la possibilità di concedere - in ragione dello stato di estensione del territorio da preservare - contributi ad imprese cooperative per attività di recupero, silvicoltura, pulizia, vigilanza e intervento per la salvaguardia del territorio.
      L'articolo 4 prevede la destinazione di specifiche risorse alle regioni per l'organizzazione di corsi formativi finalizzati alla preparazione dei soggetti interessati alle attività disciplinate dalla legge.
      L'articolo 5 disciplina i requisiti ed il ruolo delle cooperative affidatarie delle attività ecocompatibili.
      Con l'articolo 6 si dispone che gli enti affidatari possono anche fornire materiali e macchinari al fine di agevolare il lavoro delle cooperative e si stabilisce che le cooperative sono responsabili della salvaguardia dei territori ad esse assegnati.
      Con l'articolo 7 si dispone l'entità dei premi da assegnare in ragione del territorio protetto.
      Con l'articolo 8, infine, sono individuate e destinate le risorse necessarie per l'attuazione delle finalità della legge.
 

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